Diritto di accesso degli elaborati di altri candidati nelle procedure concorsuali

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nella specie agli elaborati e prove dei concorrenti vincitori di concorsi pubblici, si scontra in via amministrativa con il diritto alla riservatezza del concorrente.

La L. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi – conosciuta anche come legge sulla trasparenza amministrativa, così come riformata dalla L. 15/2005, all’art. 22, sancisce che “l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è inoltre compreso tra i diritti di cittadinanza europea dal Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, fatto a Roma il 29 ottobre 2004, ratificato in Italia con legge 7 aprile 2005, n. 57.
Il diritto del candidato che abbia partecipato ad una selezione pubblica di avere accesso agli elaborati di altro candidato si effettua con una richiesta di accesso agli atti all’amministrazione.
La portata generale del principio di accesso agli atti e la sua diretta correlazione con i canoni costituzionali di imparzialità e di buon andamento, non autorizzano interpretazioni arbitrariamente restrittive della norma, la quale risulta applicabile alla generalità dei procedimenti amministrativi, con le sole eccezioni stabilite dal legislatore, tra le quali spicca il diritto alla riservatezza di soggetti terzi coinvolti dalla richiesta di accesso.
Sul punto spesso le amministrazioni sostengono a fondamento del diniego alla richiesta che si debba tutelare la riservatezza del concorrente e che pertanto occorra inviare formale comunicazione ai controinteressati (soggetti di cui si chiede l’elaborato concorsuale) della richiesta pervenuta e concedere loro un termine di 10 giorni per proporre eventuali osservazioni.
Nel caso di specie, però, essendo una selezione pubblica i controinteressati non possono opporre ragioni né di tutale della privacy né altro poiché con la sola partecipazione alla procedura hanno acconsentito al fatto che i loro dati possano essere visionati da terzi senza che il rilascio possa avvenire in maniera “oscurata”.
La giurisprudenza amministrativa, in modo pacifico, ritiene che curriculum, elaborati, prove, verbali e quant’altro concerna una selezione concorsuale di carattere pubblico, possano essere tranquillamente visionabili ed estraibili in copia ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 24 della Legge n. 241/1990.
La Giurisprudenza Amministrativa, infatti, è orientata ad affermare che in un concorso pubblico essendo una procedura dove non si instaurano rapporti solo tra il candidato e la Pubblica Amministrazione, ma anche fra gli stessi esaminati, e, quindi, essendo inevitabile un giudizio di relazione, è consentito l’accesso alle prove degli altri concorrenti (TAR Lazio, Roma, 08.07.2008 n. 6450; TAR Campania, Napoli, sez. V, 10.03.2005 n. 1688; 10.10.2002 n. 6256; C.d.S., sez. IV, 13.01.1995, n. 5; 31.10.1997, n. 1249).
“Tutti gli atti dei candidati ad un concorso, una volta acquisiti alla procedura, escono quindi dalla sfera personale di disponibilità dei partecipanti, di tal che le domande e i documenti prodotti dai candidati – così come i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati – sono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa “in radice” l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza” (Tar Puglia Bari Sez. III, Sent., 25.02.2010, n. 684).
L’ articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi afferma che “le pubbliche amministrazioni … assicurano che il diritto d’accesso possa essere esercitato anche in via telematica …”.
La giurisprudenza amministrativa, sul punto, ha ormai stabilito la prevalenza del diritto di accesso finalizzato alla tutela giurisdizionale rispetto alla “tutela della privacy”, dal momento che si tratta di atti contenenti informazioni non riservate e che il soggetto “compilatore dell’elaborato” ha deciso di rendere pubbliche, a fini di valutazione e concorso per l’assegnazione del contratto.
Infine si segnala che spesso l’amministrazione differisce il diritto di accesso al termine della procedura concorsuale, in maniera legittima laddove l’eventuale richiesta presentata possa incidere negativamente sui lavori della commissione esaminatrice.

Avv. Maria Cristina Fabbretti

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