La responsabilità amministrativa dell’esercente le professioni sanitarie. Cosa cambia con la Legge n. 24/2017 in caso di danno erariale?

Giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti – conferimento e reiterazione di incarichi da parte dell’ente pubblico.

Giudizio di responsabilità innanzi alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti – in tema di: conferimento e reiterazione di incarichi di consulenza, di studio, professionali e di collaborazione da parte dell’ente pubblico.

In materia di giudizi di responsabilità, si richiama l’importante sentenza della Sezione Giurisdizionale Lombardia della Corte dei Conti del 9 giugno 2017 n. 88 in materia di affidamento di incarichi esterni con cui vengono accolte le tesi delle difese presentate dall’Avv. Maria Cristina Fabbretti per conto del proprio assistito e rigettata la richiesta di condanna del Pubblico Ministero contabile per il danno alla finanza pubblica pari ad Euro 816.037,99 imputato ai convenuti per la presunta violazione di norme imperative ed in particolare dell’articolo 7 del d.lgs. n.165 del 2001.
Tale ultima disposizione disciplina le modalità di gestione delle risorse umane all’interno dell’amministrazione ed è stata recentemente riformulata dal legislatore.
Le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria solo nelle ipotesi di specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio e solo qualora siano rispettati i presupposti di legittimità individuati dalla normativa sopra richiamata.
In particolare, per conferire legittimamente gli incarichi, le pubbliche amministrazioni devono preventivamente stabilire durata, compenso e oggetto della prestazione – che deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente -; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata.
Inoltre si segnala che non è ammesso il rinnovo delle consulenze o incarichi conferiti e l’eventuale proroga è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.
Con la pronuncia segnalata il Collegio, esaminata la disposizione normativa sopra richiamata nella versione all’epoca dei fatti vigente ha richiamato i principi regolanti la materia, tutt’oggi validi precisando che con riguardo alla materia delle consulenze esterne “è stato consentito al giudice contabile di valutare se la scelta di affidarle (anziché utilizzare risorse umane disponibili tra i dipendenti della p.a.) fosse esorbitante rispetto al fine pubblico da perseguire, fermo restando il divieto di sindacare il merito di tale scelta (Cass., sez. un., 25 gennaio 2006, n. 1378)”.
E in seguito, il Collegio, ha ritenuto destituita di fondamento la tesi secondo cui il comportamento dei convenuti in giudizio sarebbero stati finalizzati ad aggirare le norme imperative sul conferimento degli incarichi esterni.
A conferma dell’infondatezza dell’accusa della Procura contabile, il Collegio ha statuito che: “Orbene, pare evidente che la Procura contesti profili procedurali per desumerne, con meccanismo presuntivo, un consequenziale danno erariale. Tuttavia, sul punto, giova ricordare che ogni valutazione della condotta in esame in termini di liceità/illiceità deve muovere dalla necessaria premessa secondo cui l’illegittimità di un atto o di un procedimento amministrativo è soltanto un sintomo della illiceità del comportamento, alla cui produzione concorrono, accanto alla materialità della condotta, i requisiti della dannosità della condotta e dell’atteggiamento gravemente colposo del suo autore. Ciò vale a dire che, nell’azione di responsabilità amministrativo contabile, i profili di illegittimità vengono in considerazione come meri elementi sintomatici di comportamenti (illeciti) produttivi di danno, ossia nella misura in cui essi trasmodano in illecito amministrativo contabile. Sembra, invece, che la Procura desuma, nella specie, da violazioni procedurali, innegabilmente presenti, un automatico danno erariale. E’ invece notorio che il danno erariale non è consequenziale ad ogni violazione procedimentale (in terminis, proprio con riferimento a consulenze, v. C. conti, sez Sardegna, 14.2.2017 n.17 e id., sez. Lombardia 5.3.2007 n.141).
Il Collegio ha quindi ritenuto destituita di fondamento la tesi secondo cui il comportamento dei convenuti in giudizio sarebbero stati finalizzati ad aggirare le norme imperative sul conferimento degli incarichi esterni, valorizzando ed accogliendo in toto le tesi del legale.

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