Mobilità straordinaria docenti 2016/2017: i ricorsi in atto
La disparità di trattamento posta in essere dal MIUR nei confronti dei docenti durante la procedura di mobilità straordinaria avviata per l’a.s. 2016/2017 non solo risultava evidente a seguito della pubblicazione dei trasferimenti, ma molti Giudici del Lavoro stanno ancora accertando l’illegittimità della stessa sotto vari profili e disponendo il trasferimento dei docenti nelle sedi spettanti.
Le discriminazioni più rilevanti su cui si fonda il contenzioso riguardano:
- A – Casi di docenti appartenenti alla stessa fase della procedura che si sono visti scavalcare da colleghi con punteggi inferiori. Sulla questione la giurisprudenza prevalente ritiene che l’assegnazione del trasferimento all’aspirante che abbia conseguito un punteggio superiore all’esito di una procedura di valutazione di merito risponde alle basilari accezioni del principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione come enunciato all’art. 97 Costituzione.
- B – Casi di docenti appartenenti a diverse fasi della procedura che si sono visti scavalcare da colleghi con punteggi inferiori poiché questi ultimi hanno potuto partecipare a fasi precedenti. Vi sono docenti a cui il MIUR ha arbitrariamente dato accesso ad una fase precedente in palese violazione della normativa (L. 107/2015) ed in spregio al principio di parità di trattamento. Sulla questione la recente giurisprudenza ha ritenuto che a parte gli assunti entro l’anno scolastico 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai docenti assunti dalle G.A.E.
- C- Casi di docenti appartenenti a fasi precedenti della procedura che si sono visti scavalcare da colleghi partecipanti a fasi successive. Sulla questione la recente giurisprudenza ha ritenuto che, a prescindere dai rispettivi punteggi, dovevano essere rispettate le fasi della procedura, pertanto, ad esempio i posti assegnati in fase D dovevano essere attribuiti a docenti partecipanti alle fasi precedenti.
- D- Illegittimità dell’aliquota destinata alla mobilità professionale. Sulla questione la recente giurisprudenza ha ritenuto che durante la procedura di mobilità avviata per l’a.s. 2016/2017 l’Amministrazione Scolastica doveva garantire a ciascun docente la possibilità di accedere al trasferimento su tutti i posti dell’organico dell’autonomia, nel rispetto dell’ordine di graduatoria e senza operare alcuna restrizione nei confronti di docenti qualificati che volevano cambiare ordine di scuola. Secondo la recente giurisprudenza l’aliquota del 25% di riserva dei posti da assegnare in favore della mobilità professionale è illegittima, ingiustificatamente discriminatoria e in contrasto con lo spirito della L. n. 107/2015”.