Pubblicazione linee guida ANAC N°13 sulle clausole sociali
L’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici ha previsto per le stazioni appaltanti l’inserimento nella lex specialis di gara (sia essa un bando o un avviso) di specifiche clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale precedentemente impiegato nell’esecuzione dell’appalto.
La legittimità di tali clausole, che devono rispettare e conformarsi ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, viene ravvisata laddove la stessa non limiti la libertà di iniziativa economica dell’impresa partecipante alla gara di appalto.
Le clausole sociali per essere considerate legittime infatti devono prevedere l’obbligo di assunzione prioritaria in quanto così disciplinate non comprimono la libertà di impresa del nuovo affidatario.
La disciplina di cui all’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici si applica agli affidamenti di appalti e concessioni di lavori e di servizi diversi da quelli di natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera e possono essere previste anche negli affidamenti sotto soglia e ai settori speciali.
Le stazioni appaltanti possono prevedere la clausola sociale anche in procedure di gara relative a affidamenti non ad alta intensità di manodopera, con esclusione degli appalti di fornitura e di natura occasionale.
Nell’ipotesi in cui sia prevista la clausola sociale nel bando di gara l’operatore che partecipa alla procedura deve accettarla espressamente e l’obbligo è riportato anche nel contratto.
Con le Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, approvate con delibera n. 114 del 13.2.2019, l’ANAC ha disciplinato l’ambito di applicazione delle clausole sociali, le relative finalità, il rapporto con i contratti collettivi e le conseguenze del mancato adempimento per l’operatore economico.
Con le Linee Guida n. 13, l’ANAC ha precisato che l’obbligo di prevedere le clausole sociali deve rispettare alcune condizioni, fra cui le seguenti:
– il contratto relativo al nuovo affidamento deve essere oggettivamente assimilabile a quello in essere;
Secondo l’ANAC infatti “i ‘inserimento di clausole volte alla tutela dei livelli occupazionali non è legittimo qualora non sussista, per la stazione appaltante, alcun contratto in essere nel settore di riferimento, ovvero il contratto in essere presenti un’oggettiva e rilevante incompatibilità rispetto a quello da attivare, L’incompatibilità è oggettiva quando pertiene alle prestazioni dedotte nel contratto e non deriva da valutazioni o profili meramente soggettivi attinenti agli operatori economici. Non sussiste di regola incompatibilità laddove il contratto di cui si tratta preveda prestazioni aggiuntive rispetto a quello precedente, salvo il caso in cui, per l’entità delle variazioni e per i conseguenti effetti sulle prestazioni dedotte, risulti complessivamente mutato l’oggetto dell’affidamento”
– l’applicazione della clausola sociale non deve comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario.
Secondo l’ANAC infatti “il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l’obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici)”.
Inoltre, l’ANAC con le citate Linee Guida ha precisato che: “ai fini dell’applicazione della clausola sociale, si considera di regola il personale dell’impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento”.
Testo articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)
Linee Guida ANAC n. 13