Con il termine whistleblowing (letteralmente dall’inglese: to blow the whistle – soffiare il fischietto) si intende un soggetto (whistleblower), dipendente di un ente – pubblico o privato -, che viene a conoscenza di comportamenti o atti illeciti durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa e si determina a segnalare gli accadimenti di cui è stato testimone.
Tale istituto è nato e si è sviluppato nei sistemi di common law in cui le procedure di regolazione del whistleblowing sono volte a gestire le segnalazioni del dipendente attraverso specifici canali riservati volti a tutelare la riservatezza dell’identità̀ del dipendente che intende segnalare la conoscenza di comportamenti o atti illeciti e a tutelarlo da potenziali atti ritorsivi o pregiudizievoli che potrebbe subire a seguito dell’attività̀ di segnalazione.
Oltre alla tutela del dipendente segnalante con tale istituto si tende a preservare i diritti dell’ente da possibili danni reputazionali oltre allo svolgimento regolare dell’attività istituzionale.
Nell’ordinamento italiano il whistleblowing è stato introdotto e disciplinato in seguito al recepimento delle spinte di organi internazionali volte alla repressione della corruzione e si rinviene nella Legge Anticorruzione (L. 190/2012), limitatamente all’ambito pubblico, con l’introduzione dell’art. 54-bis nel d.lgs. 165/2001. Tale disposizione prevede il tendenziale divieto di rivelazione del nome del segnalante nei procedimenti disciplinari, il divieto di atti discriminatori e la sottrazione delle segnalazioni dal diritto di accesso di cui alla legge 241/1990. Il P.N.A. elaborato dall’ANAC riconduce espressamente la tutela del dipendente che segnala condotte illecite tra le azioni e le misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, in particolare fra quelle obbligatorie.
Solo con la L. 30/11/2017, n. 179 il legislatore ha disciplinato l’istituto del whistleblowing allargandone il campo di applicazione anche al settore privato. La L. 179/2017 ha come obiettivo principale quello di garantire una tutela rafforzata per i lavoratori che intendono segnalare comportamenti illeciti in ambito lavorativo, sia pubblico che privato.
La nuova disciplina va a modificare anche l’articolo 54 bis del D.lgs. 165/2001 stabilendo che il dipendente che segnala al RPCT dell’ente, all’ANAC o all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di servizio non può – in relazione ai motivi collegati all’oggetto della segnalazione – essere soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.
Le misure a tutela del segnalante previste dalla legge sono: la reintegrazione nel posto di lavoro, sanzioni per gli atti discriminatori comminiate da parte dell’ANAC, la segretezza dell’identità del denunciante, l’estensione della nuova disciplina al settore privato e la previsione di ipotesi di giusta causa di rivelazione del segreto d’ufficio.
A livello di Unione, la direttiva UE 2019/1937 sul Whistleblowing ha imposto agli stati membri il recepimento di norme a tutela dei segnalanti gli illeciti che ledono gli interessi dell’Unione nelle materie degli appalti pubblici, dei servizi, prodotti e mercati finanziari, della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, della sicurezza e conformità dei prodotti, della sicurezza dei trasporti, della tutela dell’ambiente e della radioprotezione e sicurezza nucleare, della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, della salute pubblica, della protezione dei consumatori, della tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
Il Consiglio dei ministri in data 9 dicembre 2022 ha approvato il decreto legislativo per il recepimento della Direttiva in materia di Whistleblowing in Italia, prevedendo modifiche sostanziali alla normativa in termini di protezione e tutela dei segnalanti.
Chi è interessato dal recepimento della Direttiva UE 2019/1937 in Italia?
Non solo le pubbliche amministrazioni dovranno applicare la nuova disciplina ma anche le imprese con oltre 50 dipendenti.
Si segnala che all’ANAC viene affidato il sistema sanzionatorio e l’Autorità potrà applicare al responsabile sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 30.000 euro in ipotesi di ritorsioni o qualora accerti che la segnalazione è stata ostacolata o è stato violato l’obbligo di riservatezza e da 10.000 a 50.000 euro qualora non siano stati istituiti canali di segnalazione, adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero in caso di adozione di procedure non conformi.
La definizione di una procedura whistleblowing conforme alle nuove disposizioni normative non solo tutela i beneficiari della tutela (il whistleblower, cioè il segnalante), ma risulta utile anche per le aziende al fine di individuare a livello interno eventuali illeciti e gestire tempestivamente il rischio di accadimento di un evento di maladministration o il rischio reato, limitando così eventuali danni finanziari e reputazionali.